Legislator Giurisprudenza & Legislazione
182.200 LAggr CH-TI

Art. 2b LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

LAggr
Apri la fonte ufficiale Atto completo (30 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2b LAggr

[5] 1 Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli articoli 4a, 5, 7, 8, 9 e 9a. [6]

2 Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale.

[5] Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[6] Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.

← Art. 2a LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) Art. 3 LAggr →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →