182.200
LAggr
CH-TI
Art. 2b LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 2b LAggr
[5] 1 Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli articoli 4a, 5, 7, 8, 9 e 9a. [6]
2 Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale.
[5] Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.
[6] Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.