Art. 2a LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
Art. 2a LAggr
[4] 1 Tenuto conto degli obiettivi dell’articolo 2, il Consiglio di Stato elabora un Piano cantonale delle aggregazioni.
2 Il Piano è comprensivo
– di un rapporto sugli indirizzi della politica cantonale delle aggregazioni e di un’indicazione sull’impegno globale complessivo derivante al Cantone;
– di un piano con una suddivisione del territorio cantonale in scenari di aggregazione;
– di schede grafiche e descrittive per ogni scenario.
3 Nella fase di allestimento del Piano il Consiglio di Stato cons ulta i Municipi, ai quali è assegnato un termine di quattro mesi per formulare le loro osservazioni.
4 Il Consiglio di Stato sottopone il Piano al Gran Consiglio, che lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, affinché lo modifichi nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione nel corso del dibattito parlamentare di emendamenti per il voto è esclusa.
5 Il Consiglio di Stato può proporre modifiche al Piano, presentandole al Gran Consiglio al più tardi con la sua proposta ai sensi dell’articolo 7 .
[4] Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.