182.200
LAggr
CH-TI
Art. 22a LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 22a LAggr
[33] 1 Il Piano cantonale delle aggregazioni è sottoposto al Gran Consiglio entro un anno dall’entrata in vigore degli articoli 2a e 2b.
2 La procedura di elaborazione del Piano fino alla sua adozione in Gran Consiglio, non blocca l’avvio e la continuazione delle procedure ai sensi dell’articolo 4 e seguenti.
[33] Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.