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182.200 LAggr CH-TI

Art. 22a LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

LAggr
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Art. 22a LAggr

[33] 1 Il Piano cantonale delle aggregazioni è sottoposto al Gran Consiglio entro un anno dall’entrata in vigore degli articoli 2a e 2b.

2 La procedura di elaborazione del Piano fino alla sua adozione in Gran Consiglio, non blocca l’avvio e la continuazione delle procedure ai sensi dell’articolo 4 e seguenti.

[33] Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

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