182.200
LAggr
CH-TI
Art. 22 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 22 LAggr
1 La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione al momento della sua entrata in vigore.
2 L’articolo 6 capoverso 1 non si applica ai progetti di aggregazione le cui istanze in base all’articolo 4 sono già state accolte dal Consiglio di Stato al momento della sua entrata in vigore. [32]
[32] Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.