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182.200 LAggr CH-TI

Art. 21 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

LAggr
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Art. 21 LAggr

1 Gli aiuti alle aggregazioni previsti all’articolo 19 capoverso 1 lettere a e c sono di regola finanziati mediante crediti quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo. [31]

2 La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di aggregazione.

[31] Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

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