182.200
LAggr
CH-TI
Art. 21 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 21 LAggr
1 Gli aiuti alle aggregazioni previsti all’articolo 19 capoverso 1 lettere a e c sono di regola finanziati mediante crediti quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo. [31]
2 La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di aggregazione.
[31] Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.