Art. 2 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
Art. 2 LAggr
1 Il Cantone promuove le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.
2 Le aggregazioni sono promosse in particolare
a) per stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale, assicurando il ricambio nelle cariche pubbliche;
b) per migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale nei confronti delle istanze superiori e per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni;
c) per perseguire, in sintonia con gli obiettivi del Piano direttore cantonale, nell’ambito di entità territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria, un ordinamento e uno sviluppo sostenibile e competitivo del territorio cantonale; [2]
d) per ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio alla popolazione;
e) per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione finanziaria autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
f) per ridurre il numero dei Consorzi;
g) per porre le basi per un adeguato e equilibrato sviluppo socio-economico in ogni regione. [3]
[2] Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.
[3] Lett. introdotta dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.