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182.200 LAggr CH-TI

Art. 16 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

LAggr
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Art. 16 LAggr

1 Entro sei mesi dall’entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

2 Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

3 Fino all’entrata in vigore degli altri regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l’articolo 15.

4 Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.

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