182.200
LAggr
CH-TI
Art. 16 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 16 LAggr
1 Entro sei mesi dall’entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
2 Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.
3 Fino all’entrata in vigore degli altri regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l’articolo 15.
4 Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.