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Art. 8 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali

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Art. 8 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali

1 Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti

a) sono in possesso di un titolo di grado secondario II e hanno maturato un’esperienza professionale di almeno due anni;

b) hanno conseguito un titolo universitario (bachelor o master di università o di scuola universitaria professionale).

2 La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.

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