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Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (17)

Art. 1 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 2 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 3 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 4 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 5 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 6 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 7 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 8 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 9 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 10 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 11 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 12 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 13 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 14 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 15 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 16 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali Art. 17 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali

Testo normativo (17 Articoli)

[1] 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il ruolo di coordinamento nella formazione di base e continua dei segretari comunali, d’intesa con la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui agli articoli 5 e 6 (di seguito Commissione).

2 Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC), per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi.

3 La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.

[1] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

[2] L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, sentita la Commissione.

[2] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

[3] Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d’iscrizione.

[3] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

[4] 1 Su proposta della SEL il Consiglio di Stato nomina la Commissione per la formazione dei segretari comunali e ne designa il presidente.

2 La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza di

a) comuni;

b) Unione segretari comunali ticinesi (USCTi);

c) SEL.

3 La SEL assume il coordinamento e garantisce il supporto amministrativo della Commissione. L’lFC partecipa alle sedute con ruolo consultivo; supporta inoltre la Commissione per gli aspetti e le questioni di sua competenza.

[4] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

La Commissione

a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione dei segretari comunali;

b) è informata sullo svolgimento dei corsi e sui relativi programmi;

c) è informata sul regolamento d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali;

d) è sentita per la scelta dei docenti;

e) è sentita sui casi particolari di ammissione;

f) è sentita sul programma di formazione continua;

g) decide sui requisiti minimi per l’assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art. 142 cpv. 3 LOC;

h) è competente per l’omologazione dei corsi prevista dall’art. 14 cpv. 2. [5]

2 La Commissione funge anche da Commissione d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali, con le competenze definite dal regolamento d’esame.

[5] Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

1 Il diploma che abilita all’esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell’art. 142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali.

2 Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.

1 Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti

a) sono in possesso di un titolo di grado secondario II e hanno maturato un’esperienza professionale di almeno due anni;

b) hanno conseguito un titolo universitario (bachelor o master di università o di scuola universitaria professionale).

2 La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.

1 La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d’aula per un minimo di 380 ore.

2 Le materie d’insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel regolamento d’esame.

1 La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale.

2 Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all’inizio del corso.

[6] 1 Il regolamento d’esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.

2 L’IFC designa la relativa commissione d’esame secondo le disposizioni del regolamento d’esame.

[6] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

1 Superati gli esami previsti dal regolamento d’esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di quadro dirigente degli enti locali, che lo abilita all’esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone.

2 Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l’esercizio effettivo della carica.

1 La SEL stabilisce il programma di formazione continua, d’intesa con la Commissione. [7]

2 Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati.

[7] Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

[8] Le modifiche non si applicano al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali iniziato prima della loro entrata in vigore.

[8] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l’art. 2. lett. a e il Titolo II del regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Pubblicato nel BU 2009 , 474.

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