Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.
[1] 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il ruolo di coordinamento nella formazione di base e continua dei segretari comunali, d’intesa con la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui agli articoli 5 e 6 (di seguito Commissione).
2 Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC), per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi.
3 La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.
[1] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
[2] L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, sentita la Commissione.
[2] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
[3] Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d’iscrizione.
[3] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
[4] 1 Su proposta della SEL il Consiglio di Stato nomina la Commissione per la formazione dei segretari comunali e ne designa il presidente.
2 La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza di
a) comuni;
b) Unione segretari comunali ticinesi (USCTi);
c) SEL.
3 La SEL assume il coordinamento e garantisce il supporto amministrativo della Commissione. L’lFC partecipa alle sedute con ruolo consultivo; supporta inoltre la Commissione per gli aspetti e le questioni di sua competenza.
[4] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
La Commissione
a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione dei segretari comunali;
b) è informata sullo svolgimento dei corsi e sui relativi programmi;
c) è informata sul regolamento d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali;
d) è sentita per la scelta dei docenti;
e) è sentita sui casi particolari di ammissione;
f) è sentita sul programma di formazione continua;
g) decide sui requisiti minimi per l’assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art. 142 cpv. 3 LOC;
h) è competente per l’omologazione dei corsi prevista dall’art. 14 cpv. 2. [5]
2 La Commissione funge anche da Commissione d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali, con le competenze definite dal regolamento d’esame.
[5] Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
1 Il diploma che abilita all’esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell’art. 142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali.
2 Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.
1 Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti
a) sono in possesso di un titolo di grado secondario II e hanno maturato un’esperienza professionale di almeno due anni;
b) hanno conseguito un titolo universitario (bachelor o master di università o di scuola universitaria professionale).
2 La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.
La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.
1 La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d’aula per un minimo di 380 ore.
2 Le materie d’insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel regolamento d’esame.
1 La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale.
2 Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all’inizio del corso.
[6] 1 Il regolamento d’esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.
2 L’IFC designa la relativa commissione d’esame secondo le disposizioni del regolamento d’esame.
[6] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
1 Superati gli esami previsti dal regolamento d’esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di quadro dirigente degli enti locali, che lo abilita all’esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone.
2 Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l’esercizio effettivo della carica.
1 La SEL stabilisce il programma di formazione continua, d’intesa con la Commissione. [7]
2 Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati.
[7] Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
[8] Le modifiche non si applicano al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali iniziato prima della loro entrata in vigore.
[8] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l’art. 2. lett. a e il Titolo II del regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Pubblicato nel BU 2009 , 474.