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Art. 2 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

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Art. 2 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[3] 1 Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di

a) funzionari comunali, consortili e patriziali;

b) politici comunali, consortili e patriziali.

2 Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali.

[3] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

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