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Art. 14 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

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Art. 14 Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

[12] 1 Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).

2 La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1.

[12] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

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