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Art. 3 Legge concernente l’organico dei segretari comunali Legge concernente l’organico dei segretari comunali

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Art. 3 Legge concernente l’organico dei segretari comunali

I segretari comunali hanno diritto ad un aumento ordinario di ogni anno civile fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.

L’aumento è corrisposto se, all’inizio dell’ anno civile, il segretario comunale ha compiuto almeno 6 mesi di servi zio; se ne ha prestato meno, l’ aumento è c orrisposto solo a contare dall’ anno successivo. Questa regola è applicabile anche per le interruzioni di servizio che non fossero pagate, secondo le norme del Regolamento comunale.

L’ aumento corrisponde ad un decimo della differenza tra lo stipendio minimo e quello massimo risultante dall’ art. 1.

Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell’attività svolta dall’ interessato alle dipendenze dello stesso Comune.

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