181.210
CH-TI
Art. 9 Regolamento per un modello unico di tariffa Regolamento per un modello unico di tariffa
Art. 9 Regolamento per un modello unico di tariffa
1 Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture
a) che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);
b) che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)
c) relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).
2 Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.