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181.210 CH-TI

Art. 9 Regolamento per un modello unico di tariffa Regolamento per un modello unico di tariffa

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Art. 9 Regolamento per un modello unico di tariffa

1 Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture

a) che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);

b) che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)

c) relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).

2 Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.

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