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Art. 8 Regolamento per un modello unico di tariffa Regolamento per un modello unico di tariffa

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Art. 8 Regolamento per un modello unico di tariffa

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di pre zzo sia della potenza sia dell’ energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’ energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).

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