Art. 7 RALOC Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC)
Art. 7 RALOC
1 Il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale.
2 Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici quali incisori, video terminali, ecc.
3 In questi casi, il segretario è tenuto ad adottare le seguenti misure
a) mettere sotto chiave nastri, dischi e simili;
b) impedire a terzi l’accesso alla registrazione, salvo nei casi di contestazione in sede di approvazione del verbale;
c) cancellare la registrazione dopo la crescita in giudicato dell’approvazione del verbale da parte del legislativo. Il regolamento comunale può prevedere la conservazione della registrazione per scopi storico-archivistici; in tal caso devono essere disciplinate le modalità di conservazione, tenendo conto della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011. [16]
[16] Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.