Art. 5 RALOC Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC)
Art. 5 RALOC
[8] 1 Il municipio informa annualmente l’Assemblea e il Consiglio comunale sull’esecuzione di compiti comunali attraverso organismi esterni di diritto pubblico e privato; l’informazione è data di regola in sede di messaggi sui conti consuntivi e secondo le modalità dei capoversi seguenti.
2 Il municipio commenta succintamente le voci di gestione corrente e di bilancio concernenti l’attività attraverso gli organismi di cui al cpv. 1; allega inoltre i rapporti, i conti, ecc. trasmessi dai medesimi al Comune.
3 Avuto riguardo degli obiettivi dell’assegnazione dell’esecuzione del compito a organismi esterni, se di interesse particolare per il Comune il municipio fornisce informazioni su
- attività svolta (aspetti principali, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, ecc.);
- politica societaria;
- andamento finanziario dell’organismo esterno (risultato d’esercizio, evoluzione avanzo, disavanzo, ecc.);
- oneri a carico del Comune dall’esecuzione del compito (evoluzione dei costi, poste maggiormente incidenti sui costi globali, ecc.);
- politica tariffaria applicata dall’organismo esterno direttamente agli utenti del Comune.
4 Il municipio risponde altresì a richieste di informazioni del Legislativo, come pure secondo i disposti di norme statutarie o di convenzione.
5 Sono riservate le disposizioni di leggi superiori e speciali.
[8] Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.