181.100
LOC
CH-TI
Art. 39 LOC Legge organica comunale (LOC)
LOC
Art. 39 LOC
1 L’assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi.
2 La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 19. [63]
3 Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.
[63] Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.