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181.100 LOC CH-TI

Art. 39 LOC Legge organica comunale (LOC)

LOC
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Art. 39 LOC

1 L’assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi.

2 La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 19. [63]

3 Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.

[63] Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.

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