178.320
CH-TI
Art. 1 Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
Art. 1 Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
1 Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
2 Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti
a) Preture;
b) Pretura penale;
c) Tribunale di appello;
d) Ministero pubblico;
e) Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi;
f) Magistratura dei minorenni;
g) Tribunale dei minorenni;
h) Tribunale di espropriazione.