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Art. 1 Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

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Art. 1 Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

1 Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

2 Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti

a) Preture;

b) Pretura penale;

c) Tribunale di appello;

d) Ministero pubblico;

e) Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi;

f) Magistratura dei minorenni;

g) Tribunale dei minorenni;

h) Tribunale di espropriazione.

Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio Art. 2 Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio →

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