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Art. 8 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

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Art. 8 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

1 L’avvocato informa immediatamente l’autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4200.– o l’importo massimo fissato dal giudice. [6]

2 L’avvocato informa tempestivamente l’autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti.

[6] Cpv. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014 , 476.

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