Art. 6 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
Art. 6 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
1 Al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di can celleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto; il rimborso è calcolato secondo la tariffa seguente: [5]
onorario rimborso spese
sin o a fr. 5’000.-- 10%
oltre i fr. 5’000. -- sino a fr. 10’000. -- 6%, ma almeno fr. 500. --
oltre i fr. 10’000. -- sino a fr. 20’000. -- 5%, ma almeno fr. 600. --
oltre i fr. 20’000.-- 4%, ma almeno fr. 1000. --
2 Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio.
3 L’autorità presso la quale è pendente la causa mette a disposizione dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria le fotocopie dei documenti dell’incarto in modo gratuito.
[5] Cpv. modificato dal R 5.5.2009; in vigore dall’8.5.2009 - BU 2009, 199.