178.310
CH-TI
Art. 3 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
Art. 3 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
1 Per ragioni di economicità, l’autorità competente per la designazione del patrocinatore d’ufficio non è vincolata dall’eventuale proposta di designazione formulata dall’interessato.
2 L’autorità competente può ammettere l’interessato al gratuito patrocinio e può fissare l’importo massimo riconosciuto al patrocinatore.
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