Legislator Giurisprudenza & Legislazione
178.310 CH-TI

Art. 3 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

Apri la fonte ufficiale Atto completo (17 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

1 Per ragioni di economicità, l’autorità competente per la designazione del patrocinatore d’ufficio non è vincolata dall’eventuale proposta di designazione formulata dall’interessato.

2 L’autorità competente può ammettere l’interessato al gratuito patrocinio e può fissare l’importo massimo riconosciuto al patrocinatore.

← Art. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 4 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →