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Art. 16 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

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Art. 16 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

1 Nel caso in cui la decisione sul patrocinio d’ufficio o sull’assistenza giudiziaria sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni previgenti.

2 Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente. [7]

V. Entrata in vigore

[7] Cpv. introdotto dal R 18.3.2008; in vigore dal 21.3.2008 - BU 2008, 144.

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