Legislator Giurisprudenza & Legislazione
178.310 CH-TI

Art. 11 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

Apri la fonte ufficiale Atto completo (17 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 11 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

1 Nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite secondo la seguente tariffa

valore ripetibili

fino a fr. 20’000. -- 15-25%

oltre i fr. 20’000. -- sino a fr. 50’000. -- 10-20%

oltre i fr. 50’000. -- sino a fr. 100’000. -- 8-15%

oltre i fr. 100’000. -- sino a fr. 500’000. -- 6-9%

oltre i fr. 500’000. -- sino a fr. 1’000’000. -- 4-6%

oltre i fr. 1’000’000. -- sino a fr. 2’000’000. -- 3-5%

oltre i fr. 2’000’000. -- sino a fr. 5’000’000 . -- 2-4%

oltre i fr. 5 ’000’000. -- 2%

2 In deroga al cpv. 1

a. nel caso di ricorso, appello o altro rimedio giuridico, le ripetibili sono fissate tra il 30% e il 60% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1;

b. nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti, le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1.

3 Per la determinazione del valore fanno stato le norme della procedura civile, ritenuto che importi volutamente esagerati devono essere ridotti.

4 Per le cause di espropriazione, il valore litigioso è dato dalla differenza tra la domanda dell’espropriato e l’offerta dell’ente espropriante.

5 Le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio.

← Art. 10 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →