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Art. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

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Art. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

1 Il presente regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

2 Per la fissazione dell’onorario fanno stato i principi dell’articolo 21 capoverso 2 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012. [2]

[2] Cpv. modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.

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