178.310
CH-TI
Art. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
Art. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
1 Il presente regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
2 Per la fissazione dell’onorario fanno stato i principi dell’articolo 21 capoverso 2 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012. [2]
[2] Cpv. modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.