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Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (17)

Art. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 3 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 4 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 5 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 5a Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 6 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 7 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 8 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 9 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 10 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 11 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 13 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 15 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 16 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili Art. 17 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

Testo normativo (17 Articoli)

1 Il presente regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

2 Per la fissazione dell’onorario fanno stato i principi dell’articolo 21 capoverso 2 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012. [2]

[2] Cpv. modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.

1 All’avvocato è rico nosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del presente regolamento.

2 Egli ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 del presente regolamento.

3 L’avvocato rimunerato dallo Stato non può esigere dal patrocinato l’onorario per la stessa prestazione.

1 Per ragioni di economicità, l’autorità competente per la designazione del patrocinatore d’ufficio non è vincolata dall’eventuale proposta di designazione formulata dall’interessato.

2 L’autorità competente può ammettere l’interessato al gratuito patrocinio e può fissare l’importo massimo riconosciuto al patrocinatore.

1 L’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180. -- l’ora.

2 Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può esse re aumentato fino a fr. 250.-- l’ora.

3 L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90. -- l’ora.

[3] Salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell’unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell’articolo 4, di fr. 4200.–.

c . Al di fuori dell’orario di lavoro usuale

[3] Art. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 201 4 , 476.

[4] 1 L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale è fissato a fr. 250. -- l’ora; quello del praticante legale a fr. 110. -- l’ora.

2 È considerato al di fuori dell’orario di lavoro usuale l’intervento effettuato tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato.

[4] Art. introdotto dal R 28.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 403.

1 Al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di can celleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto; il rimborso è calcolato secondo la tariffa seguente: [5]

onorario rimborso spese

sin o a fr. 5’000.-- 10%

oltre i fr. 5’000. -- sino a fr. 10’000. -- 6%, ma almeno fr. 500. --

oltre i fr. 10’000. -- sino a fr. 20’000. -- 5%, ma almeno fr. 600. --

oltre i fr. 20’000.-- 4%, ma almeno fr. 1000. --

2 Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio.

3 L’autorità presso la quale è pendente la causa mette a disposizione dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria le fotocopie dei documenti dell’incarto in modo gratuito.

[5] Cpv. modificato dal R 5.5.2009; in vigore dall’8.5.2009 - BU 2009, 199.

Nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa, tra le spese effettivamente sopportate e quelle da riconoscere sulla base della presente tariffa, o qualora le particolarità del caso lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.

1 L’avvocato informa immediatamente l’autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4200.– o l’importo massimo fissato dal giudice. [6]

2 L’avvocato informa tempestivamente l’autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti.

[6] Cpv. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014 , 476.

1 Le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente.

2 Il presente regolamento non si applica alle relazioni tra l’avvocato e il patrocinato.

1 Nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite secondo la seguente tariffa

valore ripetibili

fino a fr. 20’000. -- 15-25%

oltre i fr. 20’000. -- sino a fr. 50’000. -- 10-20%

oltre i fr. 50’000. -- sino a fr. 100’000. -- 8-15%

oltre i fr. 100’000. -- sino a fr. 500’000. -- 6-9%

oltre i fr. 500’000. -- sino a fr. 1’000’000. -- 4-6%

oltre i fr. 1’000’000. -- sino a fr. 2’000’000. -- 3-5%

oltre i fr. 2’000’000. -- sino a fr. 5’000’000 . -- 2-4%

oltre i fr. 5 ’000’000. -- 2%

2 In deroga al cpv. 1

a. nel caso di ricorso, appello o altro rimedio giuridico, le ripetibili sono fissate tra il 30% e il 60% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1;

b. nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti, le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1.

3 Per la determinazione del valore fanno stato le norme della procedura civile, ritenuto che importi volutamente esagerati devono essere ridotti.

4 Per le cause di espropriazione, il valore litigioso è dato dalla differenza tra la domanda dell’espropriato e l’offerta dell’ente espropriante.

5 Le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio.

Nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280. -- l’ora per l’avvocato e di fr. 120. -- l’ora per il praticante; è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5.

1 Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.

2 Se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata.

L’autorità competente può accordare un’indennità al patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati, purché esso sia legittimato a rappresentare una parte, se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio.

1 Nel caso in cui la decisione sul patrocinio d’ufficio o sull’assistenza giudiziaria sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni previgenti.

2 Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente. [7]

V. Entrata in vigore

[7] Cpv. introdotto dal R 18.3.2008; in vigore dal 21.3.2008 - BU 2008, 144.

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