178.300
JHVGLJAGLAG
CH-TI
Art. 8 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)
LAG
Art. 8 LAG
1 L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato.
2 La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.