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Art. 8 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)

LAG
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Art. 8 LAG

1 L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato.

2 La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.

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