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Art. 5 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)

LAG
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Art. 5 LAG

1 La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.

2 Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica.

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