178.300
JHVGLJAGLAG
CH-TI
Art. 5 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)
LAG
Art. 5 LAG
1 La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.
2 Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica.