178.300
JHVGLJAGLAG
CH-TI
Art. 4 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)
LAG
Art. 4 LAG
Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.