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Art. 4 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)

LAG
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Art. 4 LAG

Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.

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