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Art. 3 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)

LAG
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Art. 3 LAG

1 L’assistenza giudiziaria si estende

- all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all’ammissione al gratuito patrocinio.

2 L’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.

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