178.300
JHVGLJAGLAG
CH-TI
Art. 12 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)
LAG
Art. 12 LAG
1 Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente.
2 Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.