Art. 10 LAG Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)
Art. 10 LAG
1 L’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del merito.
2 È allestito, annualmente, un elenco che indichi
a) nominalmente il magistrato o il funzionario amministrativo competente che ha designato il difensore d’ufficio o accordato il gratuito patrocinio;
b) nominalmente l’avvocato che è stato designato con l’indicazione dello studio legale nel quale opera;
c) l’esborso complessivo, per l’anno di riferimento, derivante dalle difese d’ufficio e dalle assistenze giudiziarie. [1]
3 L’elenco di cui al capoverso precedente è pubblico ed è allestito dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative. [2]
[1] Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
[2] Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.