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Art. 5 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

LTG
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Art. 5 LTG

1 Nelle procedure di conciliazione, è fissata una tassa entro i limiti seguenti

Valore litigioso in franchi

Tassa in franchi

fino a

2 ' 000

50 - 150

2 '000 - 5 ' 000

100 - 300

5 '000 - 30 ' 000

200 - 1 ' 500

30 '000 - 100 ' 000

500 - 3 ' 000

100 ' 000 - 1 ' 000 ' 000

1 ' 000 - 5 ' 000

oltre

1 ' 000 ' 000

3 ' 000 - 0,5%

2 Nel caso in cui il valore litigioso non sia determinabile, la tassa è fissata tra 50 e 5000 franchi.

3 L’autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione.

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