178.200
LTGGGGLTJ
CH-TI
Art. 31 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
LTG
Art. 31 LTG
1 L’autorità che pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato include nella sen tenza la decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia.
2 Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare
a) gli esborsi effettuati a fronte di prestazioni richieste a enti pubblici o privati ai fini dell’inchiesta, quando non rientrano nell’attività normale degli organi inquirenti;
b) le prestazioni effettuate da propri servizi specialistici finanziari o scientifici in relazione al procedimento;
c) le prestazioni che hanno comportato un impegno o una portata superiori alla media. [10]
[10] Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.