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Art. 31 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

LTG
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Art. 31 LTG

1 L’autorità che pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato include nella sen tenza la decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia.

2 Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare

a) gli esborsi effettuati a fronte di prestazioni richieste a enti pubblici o privati ai fini dell’inchiesta, quando non rientrano nell’attività normale degli organi inquirenti;

b) le prestazioni effettuate da propri servizi specialistici finanziari o scientifici in relazione al procedimento;

c) le prestazioni che hanno comportato un impegno o una portata superiori alla media. [10]

[10] Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

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