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Art. 30 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

LTG
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Art. 30 LTG

1 L’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro.

2 Se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la nota d’onorario per scritto.

Pr estazioni delle autorità di per seguimento penale [9]

[9] Nota marginale modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

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