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Art. 3 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

LTG
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Art. 3 LTG

1 Ogni autorità giudiziaria incassa da sé le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe, riservato il cpv. 2.

2 Il Consiglio di Stato può istituire un servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie.

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