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Art. 28 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

LTG
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Art. 28 LTG

1 Al testimone è versata un’indennità di 50 franchi per mezza giornata e 100 franchi per giornata intera.

2 Il giudice fissa un’indennità equa per la cooperazione dei terzi.

3 Il giudice di pace e il testimone hanno diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti; si applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.

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