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Art. 22 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

LTG
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Art. 22 LTG

1 Nei procedimenti penali, la tassa di giustizia è fissata entro i limiti seguenti

a. nei processi davanti alla pretura penale da 200 a 10 ' 000 franchi;

b. nei processi davanti alla Corte correzionale da 500 a 20 ' 000 franchi;

c. nei processi davanti alla Corte criminale da 1000 a 100 ' 000 franchi;

d. nei processi davanti alla Corte di appello e di revisione penale da 500 a 100 ' 000 franchi.

2 Nei procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, la tassa è fissata tra 200 e 20 ' 000 franchi.

3 Nei procedimenti davanti alla Corte di appello e di revisione penale ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP, la tassa è fissata tra 200 e 10 ' 000 franchi.

4 Nel caso di processi davanti alle autorità giudiziarie penali, il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta; per tale caso, la tassa massima fissata in questo articolo è dimezzata.

5 In caso di stralcio e irricevibilità la tassa di giustizia è fissata in proporzione agli atti compiuti e può essere inferiore al limite minimo previsto dalla presente tariffa. [6]

[6] Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

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