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Art. 21 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

LTG
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Art. 21 LTG

In caso di transazione, acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d’oggetto per altri motivi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti compiuti.

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