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Art. 2 LTG Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

LTG
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Art. 2 LTG

1 La tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa.

2 Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della presente legge, l’autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa.

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