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CH-TI
Art. 9 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Art. 9 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
La sentenza è adottata dal Tribunale e viene intimata alle parti e al Consiglio di Stato nella forma scritta.
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