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CH-TI
Art. 8 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Art. 8 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
1 L’istruzione e l’ assunzione delle prove sono curate in modo semplice e rapido dal presidente.
2 Il presidente ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di respingere, siccome ininfluenti al giudizio, domande di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
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Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
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