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CH-TI
Art. 7 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Art. 7 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
[3] 1 Per la ricusazione del presidente e degli arbitri si applicano per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.
2 La domanda di ricusazione deve essere motivata e presentata con il primo atto di causa o non appena la parte è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
3 La domanda di ricusazione di un arbitro è decisa dal presidente, quella del presidente del Tribunale arbitrale dal presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
4 Nel caso di ricusazione, dimissioni o morte di un arbitro, la parte che lo ha proposto è invitata a designare un nuovo arbitro entro dieci giorni.
[3] Art. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.
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Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
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