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Art. 3 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

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Art. 3 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

La contestazione è promossa con petizione al Tribunale arbitrale, che viene intimata alla parte convenuta.

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