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Art. 2 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

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Art. 2 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

1 Il Tribunale arbitrale giudica, con giurisdizione su tutto il Cantone

a) in materia di assicurazione contro gli infortuni: le contestazioni tra assicuratori e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura;

b) in materia di assicurazioni contro le malattie: le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazio ni e anche per i casi in cui l’ assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del terzo garante).

2 Se le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni prevedono l’ intervento di una commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione, il Tribunale arbitrale può essere adito soltanto dopo il fallimento della conciliazione.

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