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Art. 14 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

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Art. 14 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

1 Gli arbitri ricevono le seguenti indennità: fr. 300. -- per giornata intera; fr. 150. -- per mezza giornata.

2 Per il rimanente fanno stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato. [5]

[5] Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 234.

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