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Art. 1 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

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Art. 1 Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

1 Il Tribunale arbitrale è composto da un presidente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei anni e di due membri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa rispettivamente con la petizione e con la risposta.

2 Il presidente è sostituito da un supplente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei anni.

3 Se una parte non designa il proprio arbitro, il presidente le assegna un termine di dieci giorni per la designazione. Trascorso infruttuosamente questo termi ne, la nomina viene eseguita d’ ufficio dal presidente.

4 Il Tribunale arbitrale ha sede presso il recapito del presidente, che ne cura anche i lavori di cancelleria.

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