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Art. 6 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

Lptca
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Art. 6 Lptca

1 L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.

2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribu nale.

3 Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.

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