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Art. 4 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

Lptca
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Art. 4 Lptca

1 Il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evader lo se è tardivo o irricevibile.

2 Egli decide le misure provvisionali idonee a salvaguardare la situazione di fatto.

3 Il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.

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