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Art. 30 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

Lptca
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Art. 30 Lptca

1 Il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale.

2 L’importo delle ripetibili è determinato in relazione all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso.

3 Gli assicuratori sociali e le autorità vincenti in causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il comportamento processuale della controparte si dimostri temerario o se quest’ultima abbia agito con leggerezza.

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