178.100
CH-TI
Art. 30 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)
Lptca
Art. 30 Lptca
1 Il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale.
2 L’importo delle ripetibili è determinato in relazione all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso.
3 Gli assicuratori sociali e le autorità vincenti in causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il comportamento processuale della controparte si dimostri temerario o se quest’ultima abbia agito con leggerezza.
Diritto sussidiario