178.100
CH-TI
Art. 3 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)
Lptca
Art. 3 Lptca
L’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere
a) una copia della decisione impugnata;
b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del ricorrente.
Giudice delegato