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Art. 3 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

Lptca
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Art. 3 Lptca

L’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere

a) una copia della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni del ricorrente.

Giudice delegato

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